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25 Luglio 2024In materia di abusi edilizi, spesso si confondono i concetti di condono e sanatoria. Si tratta di due strumenti distinti con caratteristiche e finalità differenti:
Condono edilizio
- Misura straordinaria: il condono è un provvedimento speciale introdotto con leggi ad hoc, in vigore per un periodo di tempo limitato. Non è uno strumento sempre disponibile, ma viene attivato solo con specifiche leggi di condono.
- Sanare opere abusive: il condono permette di regolarizzare opere edilizie realizzate in violazione delle norme urbanistiche, anche se non conformi alle normative vigenti al momento del condono stesso.
- Pagamento di una sanzione: per ottenere il condono, il proprietario dell’immobile abusivo deve pagare una sanzione commisurata alla gravità dell’abuso e al valore dell’immobile.
- Estinzione reato: il condono estingue il reato penale connesso all’abuso edilizio.
Sanatoria edilizia
- Misura ordinaria: la sanatoria è uno strumento sempre disponibile, disciplinato dal Testo Unico dell’Edilizia (D.P.R. 380/2001).
- Sanare opere difformi: la sanatoria permette di regolarizzare opere edilizie realizzate in difformità dalle norme urbanistiche vigenti al momento della loro realizzazione, ma che non contrastano con i principi fondamentali dell’ordinamento urbanistico e che risultano compatibili con le normative vigenti al momento della presentazione della domanda di sanatoria.
- Pagamento di una sanzione: per ottenere la sanatoria, il proprietario dell’immobile abusivo deve pagare una sanzione commisurata alla gravità dell’abuso e al valore dell’immobile.
- Non estingue reato: la sanatoria non estingue il reato penale connesso all’abuso edilizio.
In sintesi:
Condono: strumento straordinario per sanare opere anche non conformi, con pagamento di sanzione e estinzione del reato.
Sanatoria: strumento ordinario per sanare opere difformi compatibili con le normative vigenti, con pagamento di sanzione ma senza estinzione del reato.
Casi in cui è possibile la sanatoria
- Interventi in parziale difformità: opere che presentano solo alcune difformità rispetto al permesso di costruire o alla SCIA.
- Opere di lieve entità: opere di modesta entità che non incidono significativamente sul volume, sulla sagoma e sulle caratteristiche dell’immobile.
- Mancanza di opere: opere abusive che consistono nella mancata realizzazione di opere previste dal permesso di costruire o dalla SCIA.
- Irregolarità formali: difformità relative a carenze documentali o procedurali, senza incidere sulla sostanza dell’opera.
Casi in cui la sanatoria non è possibile
- Opere totalmente abusive: opere realizzate senza alcun titolo abilitativo.
- Opere in totale difformità: opere che presentano difformità gravi rispetto al permesso di costruire o alla SCIA.
- Opere che contrastano con i principi fondamentali dell’ordinamento urbanistico: opere che non rispettano i vincoli paesistici, ambientali o di sicurezza.
- Opere che danneggiano il decoro urbano: opere che deturpano il paesaggio o l’estetica del territorio.
In caso di abuso edilizio, è consigliabile rivolgersi a un tecnico abilitato per valutare la fattibilità della sanatoria e definire il corretto iter procedurale da seguire.
Foto di Ryan Ancill su Unsplash

