Riscaldare, raffrescare e produrre acqua calda sanitaria sono operazioni possibili grazie agli impianti termoidraulici presenti nelle proprie abitazioni.
Tra gli impianti termici ci sono:
– impianti di riscaldamento dotati di generatori di calore alimentati a gas, a gasolio, a biomassa, energia elettrica ecc;
– stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante installati in modo fisso che vengono assimilati ad impianti termici quando la somma delle potenze al focolare (cioè ci deve essere la fiamma) di tali unità per ciascuna unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW;
– impianti di climatizzazione estiva;
– impianti di esclusiva produzione di acqua calda sanitaria per una pluralità di utenze o comunque non destinati a servire singole unità immobiliari residenziali o assimilate (come ad esempio la produzione centralizzata condominiale di acqua calda sanitaria);
– impianti alimentati da teleriscaldamento e/o sistemi e apparecchi cogenerativi.
Puntare sull’efficienza energetica degli impianti ha notevoli vantaggi sul piano fiscale grazie a due iniziative messe in campo dal governo, ovvero il Conto Termico 2.0 e l’Ecobonus 65%.
Inoltre il DM 23 giugno 2016 ha messo a disposizione 9 miliardi di euro in 20 anni per le rinnovabili non fotovoltaiche, soprattutto per tecnologie efficienti come l’eolico, le biomasse,il solare termodinamico e il geotermico.
Il Conto Termico 2.0, in vigore dal 31 maggio 2016, incentiva interventi per l’incremento dell’efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili. Tra i beneficiari vi sono imprese e privati che potranno accedere a fondi per 900 milioni di euro annui.
Con il Conto Termico 2.0 i privati potranno richiedere gli incentivi per:
– interventi di piccole dimensioni di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di sistemi ad alta efficienza;
– sostituzione di impianti esistenti con generatori alimentati a fonti rinnovabili: pompe di calore, per climatizzazione anche combinata per acqua calda sanitaria;
– caldaie, stufe e termocamini a biomassa;
– sistemi ibridi a pompe di calore.
– installazione di impianti solari termici anche abbinati a tecnologia solar cooling per la produzione di freddo.
Il GSE ha pubblicato il ‘Catalogo degli apparecchi domestici’, una lista di caldaie, stufe e termocamini ecc, scegliendo i quali si potrà accedere a un iter semplificato di compilazione della domanda. Il Catalogo ha valore esemplificativo e non esclude, quindi, che altri apparecchi non elencati rispondano ai requisiti richiesti dal Decreto e possano beneficiare del Conto Energia attraverso l’iter normale.
Ecco le tipologie di prodotti che possono usufruire degli incentivi del Conto Termico 2.0:
caldaie
pompe di calore
stufe
termostufe
termocamini
impianti solari termici
È agevolabile anche la trasformazione degli impianti di climatizzazione invernale autonomi in impianti centralizzati, con contabilizzazione del calore, e l’applicabile della contabilizzazione del calore agli impianti centralizzati; è esclusa la trasformazione dell’impianto da centralizzato ad autonomo.
È anche detraibile il 65% delle spese sostenute per l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università.
Ecco le categorie di prodotti che possono usufruire dell’ecobonus 65%:
caldaie a condensazione
pompe di calore
solare termico
Impianti geotermici a bassa entalpia
Nel caso di edifici dati in locazione però, il responsabile è l’inquilino e nel caso di impianti centralizzati è l’amministratore di condominio. Inoltre il DM 37/2008 specifica anche che è possibile delegare la responsabilità ad un “terzo responsabile” che diventerà il responsabile dell’esercizio, della manutenzione ordinaria straordinaria e delle verifiche di efficienza energetica, rispondendone davanti alla legge.
Ogni impianto termico deve essere provvisto del libretto d’impianto, al cui interno sono descritte le sue caratteristiche tecniche e sono registrate le eventuali modifiche, sostituzioni di componenti e tutti gli interventi di controllo effettuati.
Nel DM 10 febbraio 2014 è stato pubblicato un nuovo modello di libretto di impianto che si applica agli impianti di riscaldamento tradizionali, agli impianti di climatizzazione estiva ed anche ai nuovi impianti alimentati da cogeneratori o allacciati al teleriscaldamento. Il responsabile dell’impianto, con l’aiuto del proprio manutentore, deve sostituire il vecchio libretto, che comunque va conservato, con il nuovo; tale sostituzione deve essere effettuata contestualmente alla prima manutenzione eseguita dopo il 15 ottobre 2014.
Nelle regioni che hanno realizzato il catasto degli impianti termici la gestione del libretto di impianto avviene per via telematica.
Tutti gli impianti termici devono essere sottoposti a controlli periodici che mirano a garantire una maggiore sicurezza e mantenere efficiente l’impianto. Le operazioni di controllo, a cura del responsabile dell’impianto, devono essere eseguite da imprese abilitate ai sensi del DM 37/2008, ad eccezione di semplici manutenzioni, come la pulizia dei filtri aria dei sistemi split che possono essere eseguiti dal responsabile stesso o da un suo incaricato.
La manutenzione deve essere effettuata conformemente alle prescrizioni e con la periodicità prevista nelle istruzioni tecniche rilasciate dalla ditta installatrice dell’impianto termico o dal fabbricante degli apparecchi.
Il DPR 74/2013 rende obbligatorio il controllo di efficienza energetica dell’impianto, compresa la redazione del Rapporto di controllo che deve essere eseguito in occasione delle operazioni di manutenzione, ma con la cadenza che va dai due ai quattro anni.
Sono soggetti a controllo efficienza energetica le seguenti tipologie di impianti:
– impianti per la climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale superiore a 10 kW
– impianti per la climatizzazione estiva e pompe di calore di potenza termica utile nominale superiore a 12 kW
I controlli di efficienza energetica devono inoltre essere effettuati:
– all’atto della prima messa in esercizio dell’impianto, a cura dell’installatore;
– nel caso di sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione, come per esempio il generatore di calore;
– nel caso di interventi che non rientrino tra quelli periodici, ma tali da poter modificare l’efficienza energetica.
Al termine delle operazioni di controllo, l’operatore redige e sottoscrive uno specifico Rapporto di controllo di efficienza energetica, di cui una copia è rilasciata al responsabile dell’impianto e un’altra copia è trasmessa alla Regione o Provincia autonoma.
Infine il Dlg 102/2014 prevede che, nei condomini e negli edifici polifunzionali riforniti da una fonte di riscaldamento o raffreddamento centralizzata, sia obbligatoria l’installazione, entro il 31 dicembre 2016, di contatori individuali per misurare l’effettivo consumo di calore o di raffreddamento o di acqua calda per ciascuna unità immobiliare. In tal modo sarà possibile favorire il contenimento dei consumi energetici attraverso la contabilizzazione dei consumi individuali e la suddivisione delle spese in base ai consumi effettivi di ciascun centro di consumo individuale.
L’Agenzia delle Entrate ha specificato che queste spese sono ammesse alla detrazione prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio in quanto sono finalizzati al conseguimento di risparmio energetico; come tali hanno diritto, fino al 31 dicembre 2016, della detrazione pari al 50% per un importo massimo di spesa di 96mila euro. Tuttavia se i dispositivi in questione sono installati in concomitanza con la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, o con pompe di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpia, danno diritto alla detrazione prevista per interventi di riqualificazione energetica pari al 65% della spesa su un massimo di 30mila euro.
fonte: edilportale