Le spese relative alla manutenzione, protezione e restauro dei beni vincolati ai sensi del Dlgs 42/2004 accedono a una specifica detrazione che, però, non si può cumulare con quella prevista per il risparmio energetico.
A ricordarlo l’Agenzia delle Entrate tramite la posta di FiscoOggi.
Per le spese relative alla manutenzione, protezione e restauro di un bene vincolato è prevista una detrazione del 19%; tale agevolazione spetta anche in relazione alle spese sostenute per ordinare e inventariare gli archivi privati di interesse storico a condizione che si riferiscano ad interventi di carattere straordinario da realizzare immediatamente dopo l’apposizione del vincolo.
La detrazione spetta ai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate che vantano un titolo giuridico che attribuisca loro la proprietà, il possesso o la detenzione del bene oggetto dell’intervento conservativo.
La detrazione spetta, con riferimento al periodo d’imposta in cui la spesa è stata sostenuta, se la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è stata presentata alla competente Soprintendenza del Ministero per i beni e le attività culturali entro il termine per la presentazione della relativa dichiarazione dei redditi. Se la dichiarazione sostitutiva è presentata dopo tale termine, in quanto i lavori sono stati ultimati in un periodo d’imposta successivo, la detrazione spetta per il periodo d’imposta in cui è presentata la predetta dichiarazione, indipendentemente dalla circostanza che le spese siano state sostenute in anni precedenti.
Come ricorda l’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 7/E del 27 aprile 2018 “la detrazione del 19%, prevista per la manutenzione dei beni vincolati non è cumulabile con quella spettante per le spese sostenute per gli interventi finalizzati al risparmio energetico” (ecobonus).
Ciò in quanto l’agevolazione per gli interventi finalizzati al risparmio energetico non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge nazionali per i medesimi interventi.
La detrazione, però, è cumulabile con quella prevista dal bonus ristrutturazione per le spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio.
In tal caso è ridotta del 50 per cento; tale riduzione è da intendersi riferita esclusivamente alla parte di spesa per la quale il contribuente, contemporaneamente, fruisce anche della detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio. Pertanto, le spese per le quali non spetta tale ultima detrazione – in quanto eccedenti i limiti ivi previsti – possono essere interamente ammesse alla detrazione del 19%.
fonte: edilportale