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3 Marzo 2016Entra in vigore domani il prestito vitalizio ipotecario. Grazie a questa misura, regolata dal DM 226/2015, gli ultrasessantenni possono ottenere un prestito garantito dalla propria abitazione.
Deve trattarsi di un immobile a uso residenziale di proprietà, senza nessuna ipoteca pendente. In presenza di due proprietari, o se il proprietario vive nell’abitazione con il coniuge o un altro convivente, entrambi devono avere più di sessant’anni.
Come funzione il prestito vitalizio ipotecario
Il finanziamento deve essere pari ad una percentuale del valore di mercato dell’immobile e si può ottenere accendendo un’ipoteca sulla casa, ma mantenendone la proprietà.
La banca o un altro soggetto finanziatore deve predisporre dei prospetti esemplificativi, da sottoporre al soggetto finanziato, che illustrano il possibile andamento del debito nel tempo, ma non può esigere il pagamento di ulteriori spese di istruttoria.
Se il soggetto che ottiene il finanziamento è coniugato o convivente more uxorio da almeno cinque anni e se entrambi risiedono nell’immobile su cui si accende l’ipoteca, il contratto deve essere sottoscritto da entrambi, anche se l’immobile è di proprietà di uno solo.
Il proprietario che ottiene il finanziamento non ha l’obbligo di lasciare l’abitazione né quello di ripagare il capitale o gli interessi. Nel caso in cui non riesca a restituire il finanziamento durante il corso della sua vita, gli eredi possono decidere se riscattare l’immobile gravato dall’ipoteca o venderlo. La vendita può essere gestita autonomamente o dalla banca. In questo caso i proventi della vendita spettano alla banca per la parte che copre il capitale, gli interessi e gli eventuali costi connessi al finanziamento, mentre la parte eccedente va agli eredi.
Quando si perde il prestito vitalizio ipotecario
Il finanziatore può chiedere il rimborso integrale del finanziamento nel caso di unariduzione significativa del valore dell’immobile. La riduzione del valore, che deve essere provata a spese del finanziatore, si verifica in caso di:
– decesso del soggetto finanziato o del soggetto finanziato più longevo;
– trasferimento, in tutto o in parte, di diritti reali o di godimento sull’immobile dato in garanzia;
– compimento da parte del soggetto finanziato con dolo o colpa grave di atti che riducano significativamente il valore dell’immobile;
– costituzione di diritti reali di garanzia in favore di terzi;
– modifiche strutturali all’immobile rispetto al suo stato originale, apportate senza previo accordo con il finanziatore;
– revoca dell’abitabilità dell’immobile dovuta a incuria del finanziato;
– ingresso nell’immobile, quali residenti, di soggetti diversi dai familiari del finanziato;
– procedimenti conservativi o esecutivi o ipoteche giudiziali sull’immobile dato in garanzia.