La tettoia abusiva va demolita, anche se realizzata 40 anni prima da un precedente proprietario. L’unico elemento da considerare è la natura fissa o precaria dell’opera. Nel primo caso è necessario il permesso di costruire e, in sua assenza, si è in presenza di un intervento illegittimo. Lo ha affermato il Consiglio di Stato con la sentenza 3210/2017.
Negli anni Settanta il proprietario di un’abitazione aveva realizzato una tettoia in aderenza a un muro preesistente, con putrelle in ferro e copertura in plastica, senza prima farsi rilasciare il permesso di costruire. Nel 2010 la Polizia Municipale aveva scoperto l’abuso in seguito ad un sopralluogo e nel 2015 il Comune aveva emesso l’ordine di demolizione. Nel frattempo il proprietario dell’abitazione era cambiato e sosteneva da una parte di non essere il responsabile dell’abuso, dall’altra che si trattava di un manufatto precario, che quindi non necessitava del permesso di costruire.
I giudici hanno dato torto al proprietario sulla base di una serie di motivi. In primo luogo hanno affermato che “la realizzazione di una tettoia, anche se in aderenza a un muro preesistente, non può essere considerata un intervento di manutenzione straordinaria in quanto non consiste nella rinnovazione o nella sostituzione di un elemento architettonico, ma nell’aggiunta di un elemento strutturale dell’edificio, con modifica del prospetto, cosicché la sua costruzione necessita del previo rilascio di permesso di costruire”.
Per valutare se un’opera è precaria, hanno inoltre spiegato i giudici, non bisogna prendere in considerazione i materiali utilizzati e le modalità di realizzazione dell’intervento, ma se è chiamata a soddisfare esigenze temporanee. Dato che la tettoia era utilizzata dagli anni Settanta, il Consiglio di Stato ha escluso la sua natura precaria.
Il Consiglio di Stato ha quindi concluso che l’opera era abusiva.
Il nuovo proprietario dell’abitazione aveva obiettato in seconda battuta che se la tettoia era stata realizzata negli anni Settanta il Comune non poteva più ordinarne la demolizione.
In realtà, ha illustrato il CdS, non ci sono prove che il Comune fosse a conoscenza dell’esistenza della tettoia da così tanto tempo. Si può affermare con certezza che il Comune abbia scoperto la tettoia nel 2010, cioè quando i Vigili hanno compiuto il sopralluogo, ma non prima.
I giudici non hanno infine considerato eccessivo il lasso di tempo intercorso tra la scoperta dell’abuso (2010) e l’ordine di demolizione (2015).
Al proprietario è stata quindi ordinata la rimozione della tettoia.
fonte: edilportale