Quando l’espropriazione di beni è a favore del demanio dello Stato, a prescindere dalla qualifica dell’ente espropriante (Stato o concessionario delegato), è possibile applicare il regime di esenzione dalle imposte indirette, ovvero gli atti di trasferimento dei beni espropriati sono esenti da imposta di registro, imposte ipotecaria e catastale, imposta di bollo e tasse ipotecarie.
A chiarirlo l’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione n. 66/2018 con cui specifica anche che questo principio vale a condizione che gli atti di trasferimento vengano disposti a favore del demanio pubblico dello Stato, in quanto lo Stato stesso acquisisce, direttamente e immediatamente, la proprietà dei beni.
L’Agenzia ha ricordato che l’articolo 57 del DPR 131/1986 stabilisce l’esenzione dall’imposta di registro per gli atti di esproprio e per gli atti di cessione volontaria, posti in essere in dipendenza di una procedura di esproprio, qualora l’espropriante o l’acquirente sia lo Stato.
In base a tale disposizione, evidenzia l’Agenzia, è possibile ricomprendere nell’ambito applicativo dell’esenzione anche le procedure di esproprio nelle quali l’ente espropriante è un soggetto diverso dallo Stato, purché, il trasferimento del diritto di proprietà sui beni espropriati avvenga direttamente e immediatamente a favore del demanio dello Stato.
Di conseguenza affinché l’esenzione dall’imposte indirette (imposte ipotecaria e catastale, l’imposta di bollo e le tasse ipotecarie) sia attuabile non è necessario che nei procedimenti di esproprio lo Stato rivesta sia la qualifica di espropriante sia quella di soggetto acquirente.
L’Agenzia ha chiarito che se gli atti di esproprio stipulati dal concessionario delegato devono produrre i loro effetti direttamente e immediatamente in capo allo Stato, senza mai transitare per il patrimonio del soggetto espropriante.
fonte: edilportale