La Giunta comunale non ha voce in capitolo nel rilascio del permesso di costruire. Lo ha chiarito il Tar Liguria con la sentenza 54/2018.
Nel caso esaminato dal Tar, un privato aveva richiesto il permesso di costruire convenzionato. Si tratta di un titolo abilitativo edilizio collegato ad uno strumento attuativo del piano urbanistico generale, che consente di soddisfare esigenze di urbanizzazione. Alla base del permesso c’è una convenzione in cui il richiedente, in cambio dell’autorizzazione, si obbliga a realizzare delle opere o cedere aree per soddisfare un interesse pubblico.
Nello specifico, il Piano urbanistico comunale (PUC) prevedeva un premio volumetrico del 15% nel caso in cui il privato si fosse impegnato a cedere aree standard in misura superiore al 100% di quanto prescritto.
Su indicazione della Giunta Comunale, formulata con un atto di indirizzo, il Comune aveva però negato il permesso di costruire sostenendo che le aree da cedere erano ubicate in una zona periferica e che non sarebbe stato possibile un utilizzo pubblico.
Senza entrare nel merito della questione, i giudici hanno osservato che il rilascio del permesso di costruire è un’attività di gestione amministrativa, che compete solo ai dirigenti degli enti locali.
In base al Testo Unico dell’Edilizia (Dpr 380/2001) solo il responsabile dell’ufficio amministrativo preposto può decidere sul rilascio del permesso di costruire. Al contrario, non sono ammesse ingerenze dell’organo di governo, cioè della Giunta, neppure attraverso la formulazione di direttive o indirizzi.
La questione è stata quindi rimessa al Dirigente del Settore urbanistica ed edilizia privata del Comune.
fonte: edilportale