Il proprietario di un immobile acquistato con le agevolazioni ‘prima casa’, dichiarato inagibile con provvedimento delle autorità competenti, può fruire nuovamente del beneficio per l’acquisto di un’altra abitazione.
A chiarirlo l’Agenzia delle Entrate nella risoluzione 107/2017 che risponde all’interpello di un contribuente interessato dagli eventi sismici dell’agosto e dell’ottobre del 2016.
L’Agenzia risponde al caso specifico di un contribuente che, beneficiando delle agevolazioni “prima casa” per aver acquistato un immobile abitativo, dichiarato successivamente inagibile con ordinanza del sindaco (a causa degli eventi sismici che hanno interessato il Centro Italia), aveva chiesto di acquistare una nuova abitazione fruendo nuovamente del beneficio.
L’Agenzia precisa che l’agevolazione “prima casa” ( che consiste nell’applicazione dell’imposta di registro con l’aliquota del 2% e delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50 euro ciascuna) per un nuovo acquisto può essere riconosciuta al proprietario di un altro immobile acquistato già fruendo dello stesso beneficio, se quest’ultimo non risulta idoneo, sulla base di criteri oggettivi, a sopperire alle esigenze abitative del contribuente.
La risoluzione chiarisce che nel caso di un evento sismico si configura una fattispecie non prevedibile e non evitabile, che comporta l’impossibilità per il contribuente di continuare ad utilizzare l’immobile acquistato per finalità abitative.
L’oggettiva impossibilità risulta attestata dall’ordinanza dell’autorità competente che ha dichiarato l’inagibilità dell’immobile che, dunque, non potrà più essere utilizzato per la sua funzione abitativa fino a nuova disposizione.
Per le Entrate, fino a quando permarrà la dichiarazione di inagibilità dell’immobile il contribuente potrà beneficiare delle agevolazioni ‘prima casa’ per l’acquisto di un nuovo immobile, anche se ha già fruito dello stesso beneficio per l’acquisto dell’abitazione dichiarata inagibile.
Se, successivamente al nuovo acquisto agevolato, viene revocata dagli organi competenti la dichiarazione di inagibilità, resta comunque acquisito il beneficio goduto dal contribuente per il nuovo immobile.
Al momento del nuovo acquisto, infatti, risultavano soddisfatte le condizioni previste dalla normativa in materia di ‘prima casa’ per godere dell’agevolazione.
fonte: edilportale