Le detrazioni fiscali previste dal ‘Bonus ristrutturazione’ spesso costituiscono una ‘buona scusa’ per rinnovare e ammodernare il vecchio bagno della propria abitazione.
C’è però differenza tra un’operazione di semplice restyling del bagno (sostituzione dei sanitari e/o tinteggiatura delle pareti) e lavori di rifacimento totale che presuppongano interventi sugli impianti.
Quando la ristrutturazione del bagno comprende anche la sostituzione delle tubature, degli impianti e del massetto, l’intervento si configura come ‘manutenzione straordinaria’ e, di conseguenza, è necessaria la CILA.
Infatti, nelle attività elencate dal Decreto SCIA 2 tra le opere di manutenzione straordinaria, per cui è richiesta la CILA, è compresa la “realizzazione e integrazione di servizi igienico sanitari”.
Se l’intervento consiste in un rinnovamento light in cui si sostituiscono soltanto i sanitari e i rivestimenti, allora si tratta di interventi di manutenzione ordinaria che rientrano nell’ambito delle attività di edilizia libera per cui non è necessario richiedere alcuna autorizzazione.
Il rifacimento totale del bagno è un intervento di manutenzione straordinaria che beneficia del Bonus ristrutturazione del 50%. In più, è possibile usufruire del Bonus mobili per l’acquisto di mobili per il bagno.
La semplice sostituzione dei sanitari, senza intervenire sull’impianto, non è detraibile; la sostituzione degli apparecchi sanitari è detraibile solo se integrata o correlata a interventi maggiori per i quali spetta l’agevolazione.
Stesso discorso per la sostituzione delle piastrelle o il rifacimento dell’intonaco: tali lavori sono interventi di manutenzione ordinaria e non rientrano tra quelli agevolabili ma se fanno parte di un intervento più ampio di ristrutturazione o di manutenzione straordinaria su una singola unità abitativa, questi lavori vengono assorbiti dall’intervento facente parte di una categoria complessivamente agevolabile.
La ristrutturazione del bagno deve garantire il rispetto dei requisiti igienico-sanitari esposti nel DM 5 luglio 1975.
Ad esempio, per i bagni deve essere garantita un’altezza minima interna di 2,4 m (per gli altri locali l’altezza minima è 2,7 m) e un’adeguata aerazione.
Inoltre, la ristrutturazione del bagno deve rispettare una serie di requisiti tecnici e igienico-sanitari contenuti nel Regolamento edilizio del proprio Comune. Ad esempio il Comune di Milano ha stabilito le superfici minime dei bagni (in 3,5 mq per il bagno principale e 2 mq per il secondo); di conseguenza quando si modificano le dimensioni di un bagno esistente o se ne ricava uno nuovo, è necessario attenersi ai valori previsti da tali regolamenti.
In alcuni casi i Regolamenti ammettono la creazione di bagni ciechi purché dotati di ventilazione meccanica forzata che assicuri un giusto riciclo dell’aria.
Quando si procede alla ristrutturazione totale del bagno generalmente i lavori comprendono prima la rimozione dei precedenti rivestimenti (la rimozione della pavimentazione, del massetto, delle vecchie piastrelle e dei sanitari).
Successivamente, si passa al rinnovamento dell’impianto idraulico (ed eventualmente elettrico), prestando attenzione soprattutto agli strumenti per l’efficienza e il risparmio idrico.
Infine, si opera l’installazione dei nuovi sanitari, delle nuova pavimentazione e dei nuovi rivestimenti (con eventuale la tinteggiatura finale).
Ristrutturazione bagno: ispirazioni dal Salone del Bagno 2018
Il Salone Internazionale del Bagno, che si è svolto lo scorso aprile alla Fiera di Milano, ha offerto molti spunti d’ispirazione per coloro che intendono riprogettare il bagno.
La fiera ha confermato la vocazione al comfort e al benessere che si intreccia con una propensione verso la sostenibilità: efficienza idrica, massima allerta contro l’inquinamento indoor e tutela della salute sono le caratteristiche comuni delle nuove proposte.
Spa, bagno e wellness
Nel corso di una ristrutturazione del bagno è possibile arricchire l’ambiente con elementi dedicati al wellness come vasche idromassaggio, saune e bagno turco.
fonte: edilportale