Quali interventi di ristrutturazione edilizia richiedono il permesso di costruire e per quali opere basta la Scia?
Lo ha chiarito il Consiglio di Stato che, nella sentenza 5984/2018, spiega quali titoli abilitativi sono necessari nel caso di una ‘ristrutturazione edilizia’.
Il Consiglio di Stato ha spiegato che “in termini generali costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia quegli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possano portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente”.
I Giudici hanno aggiunto che “la ristrutturazione nelle forme dell’intervento “conservativo” o “ricostruttivo” si pone in continuità con tutti gli altri interventi edilizi cosiddetti minori (manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo), che hanno per finalità il recupero del patrimonio edilizio esistente”.
Di conseguenza, il Consiglio di Stato ha spiegato che “le opere di ristrutturazione edilizia necessitano di permesso di costruire se consistenti in interventi che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino, modifiche del volume, dei prospetti, o, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d’uso (ristrutturazione edilizia)”.
“In via residuale, la SCIA assiste, invece, i restanti interventi di ristrutturazione ’leggera’ (compresi gli interventi di demolizione e ricostruzione che non rispettino la sagoma dell’edificio preesistente). Per gli immobili sottoposti a vincolo (ai sensi del Dlgs 42/2004) sono soggetti a SCIA solo gli interventi che non alterano la sagoma dell’edificio.
Infine, i Giudici hanno ricordato che il DPR 380/2001 (e successive modifiche) prevede che per gli interventi di ristrutturazione sottoposti al regime del permesso di costruire, si possa optare anche per la presentazione della DIA o super DIA (che con le novità introdotte dal Dlgs 222/2016 è diventata SCIA alternativa al permesso di costruire) per ragioni di carattere acceleratorio.
fonte: edilportale