Per effettuare una sopraelevazione, bisogna tenere contro dell’altezza degli edifici preesistenti e circostanti. Lo ha affermato il Tar Calabria, che con la sentenza 387/2019 ha spiegato i contenuti dell’articolo 8 del DM 1444/1968, che definisce le altezze massime in base alle zone territoriali omogenee.
Il proprietario di un immobile, situato in zona B, aveva richiesto il permesso di costruire per effettuare una sopraelevazione. Il Comune, però, aveva rifiutato l’istanza sostenendo che l’altezza proposta fosse eccessiva rispetto a quella degli edifici vicini.
Secondo il proprietario, il Comune aveva considerato solo gli edifici adiacenti, mentre nelle immediate vicinanze erano presenti immobili con altezze compatibili con quella che avrebbe voluto realizzare. Sulla base di questi motivi, aveva deciso di presentare ricorso al Tar.
L’articolo 8 del DM 1444/1968 prevede, per le zone B, che l’altezza massima dei nuovi edifici non può superare l’altezza degli edifici preesistenti e circostanti, con la eccezione di quelli appartenenti a piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche, sempre che rispettino i limiti di densità fondiaria.
I giudici hanno respinto il ricorso spiegando che la ratio del DM 1444/68 è “quella di porre a riferimento della nuove costruzioni, o dell’ampliamento di costruzioni esistenti, l’altezza degli immobili contigui al fine di mantenere, in un assetto edilizio circoscritto e già consolidato, caratteristiche di omogeneità”.
Se, si legge nella sentenza, la disciplina urbanistico-edilizia prescrive che l’altezza massima degli edifici di nuova costruzione non può superare l’altezza di quelli “preesistenti circostanti”, questo limite va inteso nel senso di edifici limitrofi. Questo per evitare che fabbricati contigui o strettamente vicini presentino altezze marcatamente differenti e a far sì che restino omogenei gli assetti costruttivi rientranti in zone di limitata estensione.
fonte: edilportale