Molto spesso chi possiede grandi terrazzi o ampi giardini ha intenzione di realizzare strutture esterne, come tettoie e pergole, per attrezzare meglio lo spazio esterno. Questo genere di strutture, però, richiede spesso delle autorizzazioni che variano a seconda del tipo di struttura che si installa e del contesto in cui è inserito il manufatto.
Poiché le autorizzazioni per la costruzione di pergolati, pensiline, tettoie e verande variano da Comune a Comune, è bene consultare il Regolamento Edilizio del proprio Comune e richiedere la consulenza di un tecnico abilitato per il proprio caso specifico.
A livello nazionale ci sono alcune norme che hanno fornito delle linee guida in questo senso, anche se le Regioni possono ampliare o ridurre l’ambito applicativo delle disposizioni.
Il Regolamento edilizio tipo che contiene le 42 definizioni uniformi fornisce la definizione univoca di “tettoia”, cioè “elemento edilizio di copertura di uno spazio aperto sostenuto da una struttura discontinua, adibita ad usi accessori oppure alla fruizione protetta di spazi pertinenziali”. La pergola, a differenza della tettoia, non è definita dal Regolamento edilizio unico.
Per realizzare una tettoia, struttura intelaiata rigida che non ha carattere di amovibilità, è necessario, nella maggior parte dei casi, il Permesso di Costruire. Spesso, soprattutto se s’intende realizzarla su un terrazzo, bisogna allegare alla richiesta di autorizzazione anche un progetto strutturale. Per coloro che vivono in condominio potrebbe essere necessario, anche in base al regolamento di condominio, richiedere il nulla osta degli altri condomini.
La realizzazione di un pergolato di piccole dimensioni compare nel Glossario Unico tra le opere in edilizia libera; tuttavia a seconda dell’entità della struttura si potrebbe utilizzare una semplice CILA fino ad arrivare al permesso di costruire (se si superano determinate dimensioni). Infatti, le pergole in commercio possono avvicinarsi tanto alla struttura di una tettoia, quanto a quella di un gazebo o di una tenda (si pensi alle pergotende con struttura impacchettabile).
Accanto alla normativa, la giurisprudenza fornisce altri orientamenti sull’argomento; in particolare dà valore alla precarietà e all’amovibilità dell’opera: un manufatto è definito precario se è rimovibile senza demolizioni ed ha carattere temporaneo. Spesso, quindi, i manufatti amovibili e di modeste dimensioni possono essere installati anche con una comunicazione di inizio lavori, mentre le strutture fisse, o che implicano un aumento della volumetria, necessitano di permesso di costruire.
fonte: edilportale