Con la pubblicazione del Decreto Rilancio, i lavori di riqualificazione e efficientemente energetico dal 1° luglio usufruiscono del Superbonus 100%.
Tra le attività finanziate rientra a pieno titolo il sistema di Isolamento Termico a Cappotto (anche detto cappotto termico).
Si tratta di un intervento estremamente importante e sicuramente il più indicato per raggiungere i requisiti per accedere ai benefici dell’Ecobonus 110%.
L’intervento di Isolamento Termico a Cappotto, infatti,
– aumenta l’efficienza energetica
– riduce i costi in bolletta e le emissioni di CO2
– aumenta il valore dell’edificio e il comfort abitativo,
ed è quindi la misura in assoluto più efficace per l’efficienza energetica degli edifici.
Attraverso un corretto isolamento è possibile raggiungere i requisiti necessari per accedere all’Ecobonus 110% o Superbonus 110%, a patto che sia di qualità certificata, ossia dotati di certificato ETA004 e che sia opera dei migliori professionisti del settore, capaci di garantire conoscenza per la corretta progettazione e la posa.
Ricordiamo che per usufruire del Superbonus, gli interventi di isolamento termico delle superfici opache, verticali e orizzontali, devono interessare l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio stesso.
La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 60.000, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio
I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi – CAM di cui al DM 11 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 novembre 2017.
Per poter accedere all’Ecobonus 110%, gli interventi devono inoltre assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (A.P.E) ante e post intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.
A poter usufruire del vantaggio fiscale dell’Ecobonus 110%, o Superbonus 110% sono tutti gli interventi:
– effettuati dai condomini o unità immobiliari indipendenti, non in costruzione, che siano prima casa
– effettuati su seconde case, purché siano all’interno di condomini e non unità monofamiliari
– eseguiti dai condomìni e dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni
– eseguiti dagli Iacp (Istituti Autonomi Case Popolari) o dalle imprese e cooperative che hanno finalità sociale.
Anche per l’Ecobonus 110% è possibile usufruire della cessione del credito o dello sconto in fattura.
È in ogni caso importante sottolineare che per tutti gli interventi che non raggiungono il 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio esiste comunque la possibilità di beneficiare dell’Ecobonus 2020, come previsto dalla Manovra 2020.
Ovviamente il tutto è applicabile alle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.
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