Con il cosiddetto “Decreto Scuola” – decreto-legge n.22 dell’8 aprile 2020 nella Legge n.41 del 6 giugno 2020 in vigore dal 7 giugno 2020, – il Ministero dell’Istruzione ha indicato anche diverse misure da attuare nell’ambito dell’edilizia scolastica.
In particolare, all’art. 7-ter, “Misure urgenti per interventi di riqualificazione dell’edilizia scolastica”, sono presenti numerose novità riguardanti varie semplificazioni e deroghe riguardo al Codice degli Appalti.
Fino al 31 dicembre 2020, Sindaci e i Presidenti provinciali e regionali in materia di edilizia scolastica possono operare con poteri commissariali al fine di velocizzare i lavori di messa in sicurezza degli istituti scolastici, prima dell’avvio del nuovo anno.
“L’edilizia scolastica diventa più semplice e più veloce” è il motto del programma messo a punto per l’emergenza Covid in materia di lavori nelle scuole. Un breve ma preciso fascicolo in materia di nuovi poteri ad i Sindaci, in materia di semplificazioni e deroghe a Codice dei contratti.
In particolare, i nuovi poteri introdotti dal citato art. 7-ter consistono in:
promuovere accordi di programma e conferenze di servizi;
far valere poteri d’impulso che risolvano ostacoli all’esecuzione dei lavori;
approvare progetti di avvio ai lavori, che sostituiscono in tutto e per tutto le autorizzazioni finora ritenute obbligatorie. L’eccezione ricade solo sugli interventi relativi alla tutela dell’ambiente e del paesaggio. Per quanto riguarda questo punto, i sindaci potranno procedere solo se c’è l’intesa con i Presidenti regionali.
Altre interessanti novità sono quelle che riguardano il Codice degli Appalti, con semplificazioni e deroghe, sempre in merito al settore dell’edilizia scolastica.
Ecco i principali cambiamenti:
riduzione delle tempistiche per quanto riguarda stipula e approvazione degli appalti;
deroga al ricorso alle centrali di committenza;
riduzione delle termini di scadenza minimi per la ricezione delle offerte nelle gare aperte;
nomina delle Commissioni giudicatrici con maggiore facilità;
deroga alla formula dell’offerta più vantaggiosa per interventi ingegneristici o architettonici del valore minimo di 40.000 euro;
semplificazione delle procedure di occupazione ed espropriazione delle aree scelte per l’esecuzione degli interventi;
facoltà di ricorrere alle procedure in caso di somma urgenza (appalti fino a 200.000 euro), e alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando (fino a soglia comunitaria);
credito d’imposta al 60% per costi relativi alla sanificazione degli ambienti e all’acquisto di dispositivi di protezione individuale;
esenzione dal pagamento dei contributi di gara all’ANAC. Valido per le procedure aperte dal 19 maggio 2020 fino al 31 dicembre 2020.
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