Prorogato al 2024 anche l’ecobonus. Chi decide di migliorare l’efficienza energetica del proprio immobile può fruire dell’ecobonus al 50 o 65%, a seconda dei lavori.
In particolare:
L’agevolazione fiscale per interventi effettuati su:
Occhio però alle scadenze:
per le unità autonome il Superbonus vale solo per le spese effettuate per tutto il 2022, a condizione che, entro il 30 giugno, siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.
Per i condomìni e per gli immobili da due a quattro unità di proprietario unico, la scadenza è prorogata fino alla fine del 2023. Dal primo gennaio del 2024 la detrazione calerà progressivamente, passando al 70% nel 2024 e al 65% nel 2025.
Immutata la differenziazione tra interventi “trainanti” e “trainati”.
Gli interventi trainanti sono:
Per ottenere la detrazione del 110% gli interventi realizzati nel complesso devono assicurare il miglioramento di almeno 2 classi energetiche. Se ciò non è possibile, bisogna comunque ottenere il passaggio alla classe energetica più alta,
Per interventi trainati si intendono invece gli interventi di efficientamento energetico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.
Nel 2022, rispetto agli anni passati, cambia l’aliquota di detrazione non più al 90% bensì al 60%.
Il bonus comprende “tutti gli interventi eseguiti sugli elementi della facciata costituenti esclusivamente la struttura opaca verticale, per contro restano esclusi dal bonus gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio fatte salve quelle visibili dalla strada”.
É quindi un’ agevolazione fiscale prevista per interventi di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale, compresi gli immobili strumentali, siti nelle zone A e B, individuate dal decreto ministeriale n. 1444/1968, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.
La detrazione fiscale è ripartita in 10 quote annuali e non sono previsti limiti massimi di spesa, né un limite massimo di detrazione.
Le zone A e B, individuate dal decreto ministeriale n. 1444/1968, sono:
zona A
ovvero le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi
zona B
include le altre parti del territorio edificate, anche solo in parte, considerando tali le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non è inferiore al 12,5% della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale è superiore a 1,5 mc/mq.
Si ha diritto al bonus anche per gli interventi effettuati su balconi; ornamenti e fregi sulla parte dell’edificio visibile dal suolo pubblico; grondaie; pluviali; parapetti; cornicioni; parti impiantistiche sulla parte opaca della facciata.
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