In merito al Bonus ristrutturazioni al 50% l’Agenzia delle Entrate chiarisce che le pavimentazioni esterne sono ammesse alla detrazione IRPEF fino a un massimale di 96.000€ come somma totale di spesa, nei casi in cui si parli di:
singole unità abitative: nuova pavimentazione o sostituzione della preesistente modificando la superficie e i materiali:
spazi esterni condominiali: rifacimento con dimensioni e materiali uguali a quelli preesistenti.
Quindi, nel caso in cui si realizzasse un pavimento dove prima non esisteva
e se il lavoro consiste nel mantenimento delle due qualità precedentemente descritte anche nel nuovo pavimento, il tutto rappresenta un valido motivo per richiedere il bonus.
In particolare:
Nelle abitazioni single l’Agenzia delle Entrate riconosce il bonus se prima la pavimentazione in giardino non c’era. Quindi si possono agevolare anche i prati sintetici e/o in gomma.Se invece si va a sostituire, bisognerà modificarne forma, superficie e materiale.
Inoltre se il rifacimento della pavimentazione esterna consegue ad interventi strutturali (es. rifacimento dell’impianto idrico che impone la sostituzione di alcune mattonelle in giardino rotte), allora il bonus ristrutturazioni 50% è prendibile anche se si usano gli stessi materiali. Infine, si può godere dello sgravio fiscale anche se si vuole trasformare il bordo piscina, passando dal terreno alla pavimentazione.
Diversamente, in condominio sono ammesse le spese soltanto in caso che il pavimento venga sostituito con un’altro pavimento nuovo, che abbia stesse dimensioni e lo stesso materiale del precedente.
Quindi, ad esempio, le spese per il rifacimento di un pavimento in prato sintetico per uso condominiale, è ammissibile agli sgravi fiscali, solo se precedentemente il condominio aveva già un’altro pavimento in erba sintetica/in gomma.
In sintesi:
in caso di nuova pavimentazione esterna dove prima non era presente, le spese sono sempre detraibili;
per far rientrare nelle detrazioni la sostituzione del pavimento esterno, occorre modificare materiale e superficieforma;
in caso di semplice sostituzione di un pavimento esterno esistente, le spese non sono detraibili eccetto i casi in cui siano motivate da lavori rientranti nella dicitura di “ristrutturazione edilizia” e pertanto sottoposti a benefici fiscali.
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