È il nuovo parametro, in vigore con il decreto 48/2020, che si somma a quelli già utilizzati per la classificazione energetica dell’immobile e concorre a determinare il valore. In particolare, il “Livello di prontezza degli edifici” misurerà la predisposizione all’uso di tecnologie smart per il calcolo della prestazione energetica.
L’APE (Attestato di prestazione energetica), invece, resta valido ma le competenze sanzionatorie passano alle regioni. Prevista, infine, l’istituzione di un portale nazionale sulla prestazione energetica degli edifici.
Cosa comporta il nuovo calcolo dei requisiti di prestazione energetica degli edifici?
prima dell’inizio dei lavori per la realizzazione di nuovi edifici o prima dell’inizio dei lavori per la ristrutturazione si deve tener conto della fattibilità tecnica, ambientale ed economica dei sistemi alternativi ad alta efficienza, se disponibili;
i nuovi edifici e gli edifici esistenti nei quali sia stato sostituito il generatore di calore, ove tecnicamente ed economicamente fattibile, sono dotati di dispositivi autoregolanti che controllino separatamente la temperatura in ogni vano o, ove giustificabile, in una determinata zona riscaldata o raffrescata dell’unità immobiliare;
nel caso di nuova installazione, sostituzione o miglioramento dei sistemi tecnici per l’edilizia, i requisiti minimi comprendono il rendimento energetico globale, assicurano la corretta installazione e il corretto dimensionamento e prevedono inoltre adeguati sistemi di regolazione e controllo, eventualmente differenziandoli per i casi di installazione in edifici nuovi o esistenti;
per i nuovi edifici e gli edifici sottoposti a ristrutturazioni importanti, i requisiti rispettano i parametri del benessere termo-igrometrico degli ambienti interni, della sicurezza in caso di incendi e dei rischi connessi all’attività sismica;
ove tecnicamente ed economicamente fattibile, entro il 1° gennaio 2025 gli edifici non residenziali, dotati di impianti termici con potenza nominale superiore a 290 kW, sono dotati di sistemi di automazione e controllo.
Il monitoraggio dei risparmi energetici perseguiti o conseguiti, sarà effettuato tenendo conto di almeno uno dei seguenti criteri:
a) la prestazione energetica dell’apparecchiatura o del materiale utilizzato per la ristrutturazione;
b) i valori standard per il calcolo dei risparmi energetici negli edifici;
c) il confronto degli attestati di prestazione energetica rilasciati prima e dopo la ristrutturazione;
d) una diagnosi energetica;
e) un altro metodo pertinente, trasparente e proporzionato che indichi il miglioramento della prestazione energetica.
]>