I pannelli fotovoltaici sui tetti degli edifici non devono essere percepiti come fattore di disturbo visivo, ma come evoluzione dello stile costruttivo accettata dall’ordinamento e dalla sensibilità collettiva.
Si è espresso in questi termini il Tar Lombardia, che con la sentenza 496/2018 ha interpretato il concetto di compatibilità paesaggistica.
A detta dei giudici bisogna bilanciare la compatibilità paesaggistica con la necessità di diffusione delle energie rinnovabili.
I pannelli fotovoltaici, sostiene il Tar, sono ormai considerati elementi normali del paesaggio. L’installazione per incompatibilità col vincolo paesaggistico può essere vietata solo nelle aree dichiarate non idonee dalla Regione, come i nuclei storici.
Negli altri casi, sostiene il Tar Lombardia, il concetto di compatibilità dei pannelli va interpretato in modo più elastico.
Il Tar si è pronunciato sul caso della sostituzione di una vecchia tettoia con una nuova coperta da pannelli fotovoltaici.
Dal momento che l’intervento avrebbe riguardato una zona sottoposta a vincolo paesaggistico, la Soprintendenza aveva dato parere positivo alla sostituzione della tettoia, ma negato la copertura con pannelli fotovoltaici sostenendo che la falda della tettoia fosse visibile.
I giudici hanno spiegato che la totale incompatibilità paesaggistica vige solo nei nuclei storici. Fuori da questi contesti non è rilevante che i pannelli siano visibili dal momento che, dati gli incentivi alle rinnovabili e l’importanza rivestita dalle fonti alternative, questi elementi sono sempre più integrati nelle architetture e accettati.
Visto che l’immobile si trovava fuori dal nucleo storico del Comune, il Tar Lombardia ha quindi respinto le motivazioni della Soprintendenza e dato il via libera all’installazione dei pannelli fotovoltaici sulla tettoia.
fonte: edilportale