La trasformazione di un balcone in una veranda rientra tra gli interventi ammessi alla detrazione 50% prevista dal Bonus ristrutturazione.
Normalmente la veranda amplia lo spazio vivibile di un’abitazione ed è destinata ad un uso prolungato nel tempo. Infatti, secondo le 42 definizioni standard, la Veranda è un “locale o spazio coperto avente le caratteristiche di loggiato, balcone, terrazza o portico, chiuso sui lati da superfici vetrate o con elementi trasparenti e impermeabili, parzialmente o totalmente apribili”.
Ferma restando la conformità alle normative edilizie locali, gli interventi sulle verande accedono alla detrazione Irpef del 50%:
– se vengono introdotte innovazioni rispetto alla situazione precedente;
– in caso di nuova costruzione con demolizione del muro che dà sul balcone creando aumento di superficie lorda di pavimento;
– in caso di trasformazione di balcone in veranda.
Secondo le 42 definizioni standard il balcone è un ‘elemento edilizio praticabile e aperto su almeno due lati, a sviluppo orizzontale in aggetto, munito di ringhiera o parapetto e direttamente accessibile da uno o più locali interni.
Nelle definizioni standard la terrazza viene definita come un “elemento edilizio scoperto e praticabile, realizzato a copertura di parti dell’edificio, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più locali interni”.
Rientrano tra gli interventi ammessi alla detrazione 50% prevista dal bonus ristrutturazione anche:
– il rifacimento completo con caratteristiche diverse da quelle preesistenti (dimensioni o piano) di un terrazzo;
– la realizzazione di un balcone;
– il rifacimento del balcone con altro avente caratteri diversi (materiali, finiture e colori) da quelli preesistenti e nuova costruzione.
La trasformazione di un balcone in una veranda comporta la creazione di un nuovo volume e determina un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente; di conseguenza è necessario chiedere un titolo abilitativo, che nella maggior parte dei casi consiste nel Permesso di costruire.
Oltre al titolo abilitativo è necessario verificare che l’immobile abbia ancora della volumetria residua, che siano rispettati i rapporti di superficie aereo illuminante stabiliti dal regolamento d’igiene, siano rispettate le verifiche statiche e antisismiche ed eventuali altre norme contenute nel proprio regolamento comunale e, talvolta, nel regolamento condominiale.
La realizzazione di un balcone ex-novo e l’ampliamento di un terrazzo implicano un aumento della superficie accessoria e modificano i prospetti, di conseguenza sono interventi di ristrutturazione edilizia e richiedono, come ha spesso ricordato la giurisprudenza, come titolo abilitativo il permesso di costruire. Inoltre, bisogna considerare il regolamento edilizio del proprio Comune e il regolamento condominale.
La realizzazione del balcone è vietata se ciò mette in pericolo o pregiudica la stabilità dell’edificio o lede il decoro architettonico dell’edificio.
fonte: edilportale