Per accedere alle agevolazioni fiscali del leasing abitativo previste per i giovani under 35 è necessario che i requisiti (reddito complessivo non superiore a 55mila euro ed età) siano verificati al momento della stipula del contratto.
Lo specifica l’Agenzia delle Entrate nella circolare 27/E in cui fornisce anche altri chiarimenti (agevolazioni sulla “prima casa e rendite catastali) ai quesiti posti dalla stampa specializzata in occasione dei 130 anni del Catasto, nell’ambito della nuova iniziativa editoriale “TeleCatasto”.
L’Agenzia spiega che le condizioni necessarie per accedere alle agevolazioni fiscali previste dalla Legge di Stabilità 2016 per i giovani under 35 che accedono ad un leasing abitativo vanno verificate al momento della stipula del contratto.
Il documento di prassi chiarisce, dunque, che il possesso di un reddito complessivo non superiore a 55mila euro non viene richiesto per l’intera durata del contratto di locazione finanziaria, né l’agevolazione decade se il contraente supera i 35 anni negli anni successivi.
In merito agli oneri accessori detraibili al 19% per i canoni di leasing, le Entrate specificano che non sono detraibili quelli sostenuti per l’eventuale stipula di contratti di assicurazione sugli immobili né gli eventuali costi di intermediazione sostenuti da chi concede il finanziamento per la ricerca dell’immobile. Rientrano invece fra le spese detraibili i costi di stipula del contratto di leasing.
Se il contribuente, che ha acquistato una casa usufruendo delle agevolazioni previste per la prima abitazione, intende cedere l’immobile ma non vi riesce, l’Agenzia fa sapere che può presentare un’instanza prima della scadenza annuale per chiedere di versare la differenza tra l’imposta ordinaria e quella agevolata, evitando così la sanzione. Se i termini sono scaduti può invece ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso.
Inoltre le Entrate spiegano che l’acquisto di una abitazione sita in un Comune nel quale l’acquirente è già titolare di altra abitazione, acquistata senza fruire delle agevolazioni per la ‘prima casa’ , non può beneficiare di tali agevolazioni, anche se l’acquirente si impegna a vendere, entro un anno dal nuovo acquisto, l’immobile preposseduto.
Nella circolare si specifica che di norma non è ammissibile la fusione di unità immobiliari, anche se contigue, quando per ciascuna di esse sia riscontrata l’autonomia funzionale e reddituale, e ciò indipendentemente dalla titolarità di tali unità.
Tuttavia, se a seguito di interventi edilizi vengono meno i requisiti di autonomia, pur essendo preclusa la possibilità di fondere in un’unica unità immobiliare i due originari cespiti in presenza di distinta titolarità, per dare evidenza negli archivi catastali dell’unione di fatto ai fini fiscali delle eventuali diverse porzioni autonomamente censite, è necessario presentare due distinte dichiarazioni di variazione, relative a ciascuna delle menzionate porzioni.
La circolare spiega anche che le abitazioni e gli immobili produttivi caratterizzati dalla presenza di muri perimetrali e interni sostanzialmente integri ma privi della copertura, quando lo stato di fatto non ne consente comunque l’iscrizione in altra categoria catastale, possono essere registrate nella “F/2 – unità collabenti”, ovvero costruzioni caratterizzate da un notevole livello di degrado che ne determina una incapacità di produrre ordinariamente un reddito proprio.
In caso di immobili non ultimati, e afferenti alle categorie catastali F/3 (Unità in corso di costruzione) ed F/4 (Unità in corso di definizione), necessariamente provvisorie, il Comune in cui sono ubicate può sempre segnalare la circostanza della permanenza in tale categoria al competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate per le verifiche del caso.
A tal fine, può avvalersi della Legge 662/1996, quando il classamento risulta non aggiornato o palesemente non congruo rispetto a fabbricati similari, ovvero della Legge 311/2004, per segnalare situazioni non più coerenti per intervenute variazioni edilizie.
fonte: edilportale