Il sismabonus per l’acquisto di case antisismiche può essere concesso in caso di demolizione e ricostruzione con aumento volumetrico? Sì, spiega l’Agenzia delle Entrate con l’interpello 409/2019, ma solo a determinate condizioni legate alla data di inizio dei lavori e alla normativa urbanistica locale.
Un’impresa di costruzione si è rivolta all’Agenzia delle Entrate perché, dopo aver demolito alcuni edifici collabenti in zona a rischio sismico 2 e costruito, al loro posto, delle case unifamiliari, intendeva venderle proponendo ai suoi acquirenti il bonus per l’acquisto di case antisismiche.
Dato che la ricostruzione aveva comportato un aumento della volumetria, ai sensi dalla normativa regionale sul Piano Casa, l’impresa ha chiesto se avesse comunque diritto all’agevolazione.
L’impresa era convinta che il sismabonus potesse essere riconosciuto anche in caso di aumento della cubatura.
L’Agenzia delle Entrate ha dato ragione all’impresa, ma ha sollevato un altro elemento di valutazione: la data di inizio lavori.
A fare la differenza sono le date in cui inizia il procedimento di autorizzazione degli interventi. Con la circolare 13/E/2019 è stato ribadito quanto già affermato con la circolare 7/E/2018, cioè che la detrazione riguarda le spese sostenute per interventi le cui procedute autorizzatorie sono iniziate dopo il 1° gennaio 2017.
Dato che, nel caso esaminato, le procedure erano iniziate prima di questa data, l’Agenzia delle Entrate ha negato la detrazione.
Ininfluenti, invece, l’aumento di volumetria, a condizione che le norme urbanistiche vigenti consentano l’ampliamento, e la localizzazione dei lavori. La normativa sul sismabonus stabilisce infatti che chi acquista dall’impresa una unità immobiliare in un edificio demolito e ricostruito in zona 1, 2 o 3, entro 18 mesi dalla fine dei lavori, può ottenere una detrazione pari al 75% del prezzo se dalla realizzazione degli interventi deriva una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a una classe di rischio inferiore, o dell’85% se si ottiene invece il passaggio a due classi di rischio inferiore.
Il Fisco ha infine ricordato che le agevolazioni per l’acquisto di case antisismiche inizialmente erano limitate alle zone classificate a rischio sismico 1. È stato il decreto “Crescita” (DL 34/2019, convertito nella Legge 58/2019) ad estendere il bonus anche alle zone 2 e 3.
Il sismabonus scade il 31 dicembre 2021. Il Sottosegretario alle Infrastrutture e Trasporti, Salvatore Margiotta, ha affermato che è una “norma positiva, migliorata e certamente migliorabile” e che intende prorogarla con la legge di bilancio.
fonte: edilportale