L’installazione dell’impianto di allarme o di un dispositivo antintrusione, in quanto rientrante nei lavori che danno diritto alla detrazione prevista per la ristrutturazione, può dare diritto al bonus mobili?
La questione, per quanto più volte chiarita dall’Agenzia delle Entrate (sia tramite la posta di FiscoOggi sia tramite circolari) crea ancora molta confusione in quanto molti partono dal presupposto (sbagliato) che tutti gli interventi agevolati dal bonus ristrutturazioni attivano il bonus per l’acquisto di arredi.
Come chiarito dall’Agenzia nella Circolare 10/2014, i dispositivi antifurto possono beneficiare del bonus mobili solo se per la loro installazione sono necessari degli interventi edilizi.
Tramite la posta di FiscoOggi, l’Agenzia ha anche sottolineato che generalmente non spetta l’agevolazione per l’acquisto degli arredi per gli interventi relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi, tra i quali rientra l’installazione di un allarme.
La situazione cambia solo se per l’adozione delle misure di prevenzione vengono effettuati interventi qualificabili come manutenzione straordinaria, restauro o risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia secondo quanto stabilito dal Dpr 380/2001.
Nel caso di bonus arredi per parti comuni, valgono anche le manutenzioni ordinarie.
Di conseguenza, le valutazioni che fanno scattare il riconoscimento della detrazione vanno effettuate caso per caso, verificando la tipologia degli interventi realizzati.
I lavori sulle unità immobiliari residenziali agevolabili con il “bonus ristrutturazioni” sono quelli relativi a:
– interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia;
– interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi; interventi relativi alla realizzazione di parcheggi pertinenziali;
– lavori finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche;
– interventi di bonifica dall’amianto e di esecuzione di opere volte a evitare gli infortuni domestici;
– interventi relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi;
– interventi finalizzati alla cablatura degli edifici, al contenimento dell’inquinamento acustico, al conseguimento di risparmi energetici, all’adozione di misure di sicurezza statica e antisismica degli edifici.
Solo in relazione ad alcuni di questi lavori è prevista la possibilità di beneficiare del “bonus mobili”. In particolare, la detrazione spetta, per gli immobili residenziali, in relazione ai lavori di:
– manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia;
– gli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi.
Ricordiamo che la misura prevede una detrazione del 50%, con un tetto di 10mila euro per unità immobiliare, per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione che abbia anche usufruito del bonus ristrutturazione. Per avere l’agevolazione è indispensabile, infatti, realizzare una ristrutturazione edilizia e usufruire della relativa detrazione.
Per ottenere il bonus è necessario che la data dell’inizio dei lavori di ristrutturazione preceda quella in cui si acquistano i beni. Non è fondamentale, invece, che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l’arredo dell’immobile.
Hanno diritto alla detrazione: il proprietario o il nudo proprietario o il titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie).
Da novembre 2018 è stato introdotto l’obbligo di invio all’Enea anche dei dati relativi ad interventi che, pur non usufruendo dell’ecobonus, prevedono il conseguimento di un risparmio energetico; quest’obbligo riguarda anche gli elettrodomestici, in particolare: forni, frigoriferi, lavastoviglie, piani cottura elettrici, lavasciuga e lavatrici.
L’Agenzia delle Entrate, però, ha chiarito che la mancata o tardiva trasmissione della comunicazione all’Enea non implica la perdita del diritto alle detrazioni.
La bozza delle Legge di Bilancio 2020 prevede la proroga di un altro anno della detrazione del 50% per l’acquisto degli arredi; senza tale proroga la detrazione decadrebbe e non sarebbe più possibile usufruirne il prossimo anno.
fonte: edilportale