Con il provvedimento del 8 agosto 2020, l’Agenzia dell’Entrate ha disposto il programma di attuazione degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, per l’esercizio delle opzioni relative alle detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.
I soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per gli interventi sopra elencati possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante:
a) per un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi, d’intesa con i fornitori stessi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante;
per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare ad altri soggetti, ivi compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
Sono stati poi chiariti i Requisiti per l’esercizio dell’opzione relativamente alle detrazioni spettanti nella misura del 110 per cento per gli interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti:
rispettare i requisiti previsti da un apposito decreto da emanarsi ad opera del Ministero dello sviluppo economico. Nelle more dell’adozione del decreto richiamato, continuano ad applicarsi i decreti 19 febbraio 2007 e 11 marzo 2008 (cfr. comma 3-ter articolo 14 del decreto legge n. 63/2013)
assicurare, nel loro complesso – anche congiuntamente agli interventi di efficientamento energetico, all’installazione di impianti solari fotovoltaici ed, eventualmente, dei sistemi di accumulo – il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, compreso quello unifamiliare o delle unità immobiliari site all’interno di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti e che dispongono di uno o più accessi autonomi dall’esterno, o, se non possibile in quanto l’edificio o l’unità familiare è già nella penultima (terzultima) classe, il conseguimento della classe energetica più alta.
Per tutte le informazioni è possibile consultare la guida dell’Agenzia che contiene una illustrazione informativa delle principali novità attuative (in allegato).
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