Arriva dall’Abi, l’Associazione Bancaria Italiana, il punto sulle regole per la cessione del credito d’imposta.
Per agevolare i meccanismi di gestione dei bonus casa e Superbonus e evitare le frodi registrate, l’Abi partendo da una circolare dell’Agenzia delle Entrate, chiarezza su alcuni punti.
Le novità riguardano non solo gli istituti di credito ma anche e soprattutto i cittadini, i condomini e le imprese, poiché l’obiettivo è rendere più fluido tutto il meccanismo economico che sottostà al bonus casa.
Le prime novità riguardano l’introduzione di un codice per garantire la tracciabilità delle cessioni dei crediti d’imposta e la possibilità di cedere anche una singola rata.
Novità che entrano in vigore per le cessioni per le quali la prima comunicazione dell’opzione è stata fatta a partire dal primo maggio; se la data è antecedente si applicano le vecchie indicazioni che vietano le cessioni parziali successive alla prima.
Le cessioni dei crediti o degli sconti in fattura potranno quindi essere suddivise in rate annuali di pari importo e a ciascuna rata annuale sarà attribuito un codice univoco che ai fini della tracciabilità verrà indicato anche nelle eventuali successive cessioni.
Agenzia delle Entrate ha stabilito che può essere oggetto di cessione anche una sola rata, o alcune rate annuali, a seconda delle scelte fatte dal beneficiario iniziale del bonus.
Un’ altra importante novità è prevista dal decreto Aiuti, l’insieme delle “misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”.
Il decreto del 18 maggio scorso, modifica la normativa per la cessione dei crediti di imposta, introducendo la possibilità, per la banca e i soggetti appartenenti a un gruppo bancario, di cedere in ogni momento i crediti già acquisiti a favore dei “clienti professionali privati”.
Quindi, chi sceglie di fare i lavori può decidere di utilizzare il bonus direttamente o cederlo in tutto o in parte all’impresa, a una banca, a un intermediario o ad altri soggetti (quest’ultimi non potranno cederla nuovamente).
Le imprese che hanno fatto lo sconto in fattura possono compensarlo o decidere di girare il credito in tutto o in parte a una banca, a un intermediario o ad altri soggetti (quest’ultimi sempre senza possibilità di cederlo nuovamente).
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