Con l’approvazione del DL Semplificazioni/Recovery, in vigore dal 1° giugno 2021, il Superbonus 110% è stato, non solo, semplificato ma anche rivoluzionato.
Tutti i lavori, con la sola eccezione di quelli che prevedono la demolizione e la ricostruzione dell’edificio, non necessiteranno più della presentazione dello stato legittimo, ovvero della doppia conformità poiché rientreranno tutti nella categoria della manutenzione straordinaria.
Questi interventi quindi saranno fattibili solamente presentando una CILA in deroga.
La Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (C.I.L.A.) è una pratica amministrativa che bisogna redigere prima dell’inizio dei lavori di ristrutturazione del proprio appartamento, ufficio, negozio, ecc.
Deve essere obbligatoriamente predisposta dal proprio tecnico abilitato (ingegnere, architetto, ecc.) e depositata presso il Comune o Municipio di appartenenza.
Con l’introduzione di queste nuove disposizioni la CILA si arricchisce di una nuova formulazione ideata specificatamente per il Superbonus 110%.
Le prime indicazioni operative sulla compilazione della CILA in deroga sono giunti con la circolare 24 giugno 2021 protocollo n. 0616894 della Regione Emilia-Romagna.
I chiarimenti forniti sono relativi ai seguenti temi e possono essere approfonditi al seguente link (https://territorio.regione.emilia-romagna.it/codice-territorio/edilizia/circolari-e-atti-di-indirizzo/circolari-e-atti-di-indirizzo):
Ambito di applicazione e specialità della nuova CILA in deroga;
attestazioni riguardanti la costruzione dell’immobile;
gli interventi strutturali;
le sanzioni di natura fiscale;
l’agibilità e gli adempimenti in materia sismica.
Per quanto riguarda l’ambito di applicazione la Regione Emilia-Romagna ricorda che tali indicazioni sono riferibili a tutti i lavori che non prevedono la demolizione e ricostruzione dell’edificio. Per quanto riguarda queste ultime infatti, sarà obbligatoria la presentazione della SCIA.
Come ribadito nella circolare dell’Emilia-Romagna, la CILA dovrà contenere obbligatoriamente:
Gli estremi del titolo abilitativo che ha consentito la costruzione dell’immobile;
In caso di abuso sanato, gli estremi del titolo abilitativo che ha concesso la sanatoria (o il condono edilizio);
In caso di costruzione conclusa entro il 1° settembre 1967, gli estremi del provvedimento che attesta che la costruzione è stata realizzata e completata prima della suddetta data.
Tra gli interventi soggetti alla presentazione della CILA in deroga rientrano tutti quelli ammissibili al Superbonus 110% aventi rilevanza strutturale.
Rispetto alle sanzioni di natura fiscale si ricorda che, con le nuove disposizioni del DL n. 77 del 31 maggio 2021, DL Semplificazioni/Recovery appunto, la decadenza del Superbonus 110% avviene “esclusivamente” se:
la CILA non viene presentata;
i dati riportati sulla CILA non corrispondono con quelle che sono le vere caratteristiche dell’immobile;
sulla CILA non sono presenti gli estremi del titolo abilitativo riguardante l’immobile (o del provvedimento apposito per le costruzioni realizzate prima del 1967);
sulla CILA sono presenti le attestazioni appena citate, ma i dati non corrispondono al vero.
Infine, In materia sismica, la circolare pubblicata dalla Regione Emilia-Romagna l’ applicazione della disciplina regionale viene confermata in relazione a:
facoltà di presentare la segnalazione di conformità e agibilità edilizie dell’immobile anche per gli interventi soggetti a CILA;
obbligo di rispettare gli adempimenti in materia sismica, ai sensi dell’art. 19 della LR n. 19/2008, per gli interventi ammissibili al Superbonus 110% che comportino opere strutturali.
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