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17 Maggio 2023Quindi tra gli interventi agevolati dall’ormai famigerato Superbonus 110% rientra ancora l’installazione di impianti fotovoltaici.
In particolare il Superbonus fotovoltaico è disciplinato esplicitamente dall’art. 119, co. 5 del d.l. 34/2020 e ss.mm. L’Agenzia delle Entrate è intervenuta poche volte su tale argomento (risposta ad interpello n. 57 del 31 gennaio 2022), e ha infine dedicato un intero paragrafo nella “super” circolare n. 23/E/2022.
In particolare, specifica l’Agenzia delle Entrate che l’applicazione della maggiore aliquota del Superbonus (rispetto alle detrazioni ordinarie) è subordinata alla condizione che:
- l’installazione degli impianti sia appunto eseguita congiuntamente ad uno degli interventi “trainanti” di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione, nonché di adozione di misure antisismiche che danno diritto al Superbonus;
- sia ceduta in favore del Gestore dei Servizi Energetici (GSE) S.p.A., con le modalità di cui all’articolo 13, comma 3 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, l’energia non auto-consumata in sito, ovvero non condivisa per l’autoconsumo, ai sensi dell’articolo 42-bis del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 (d.l. 34/2020, art. 19, comma 7).
Rispetto all’installazione fisica degli impianti fotovoltaici, l’Agenzia delle Entrate ha già chiarito (circolare n. 30/E del 2020) che tali infrastrutture possono essere ubicate:
- sulle parti comuni di un edificio, sulle singole unità immobiliari che fanno parte dell’edificio medesimo, su edifici unifamiliari e su unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo dall’esterno;
- su un’area pertinenziale dell’edificio in condominio (come, ad esempio, sulle pensiline di un parcheggio aperto).
Successivamente l’Agenzia delle Entrate si è aggiornata (circolare 23/E/2022 – par. 3.4.3), indicando quale perimetro più ampio per l’installazione di impianti fotovoltaici:
- il terreno di pertinenza dell’abitazione oggetto di interventi di riqualificazione energetica;
- l’edificio diverso da quello oggetto degli interventi agevolati purché quest’ultimo fruisca dell’energia prodotta dall’impianto medesimo.
Per quanto concerne i massimali e limiti di spesa ammessi al Superbonus, sempre l’art. 119, co. 5 del d.l. 34/2020, li individua in 48 mila euro, e comunque nel limite di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico e fino a 20 kW. Nella circolare n. 24/E del 2020 è stato, al riguardo, precisato che il predetto limite è riferito alla singola unità immobiliare.
In particolare, se l’impianto è al servizio del condominio, il limite di potenza degli impianti agevolabili, pari a 20 kW, è riferito all’edificio condominiale oggetto di intervento complessivo.
Se, invece, l’impianto è al servizio delle singole unità abitative, tale limite va riferito a ciascuna unità abitativa. Pertanto, ad esempio, in un condominio costituito da 4 edifici è possibile agevolare 4 impianti fotovoltaici di potenza ciascuno fino a 20 kW.
Foto di Vivint Solar su Unsplash