Per la climatizzazione invernale sono utilizzabili anche gli impianti a collettori solari e, nei soli nei comuni montani, pure l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente (articolo 2, comma 2, lettera tt), Dlgs n. 102/2014). Inoltre, per gli edifici unifamiliari e le villette a schiera, nelle zone non metanizzate è “premiata” anche l’installazione di caldaie a biomassa con valori di emissioni almeno per la classe 5 stelle. Il tetto di spesa agevolabile è sceso, per i lavori sulle parti comuni degli edifici, a 20 mila euro – moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio – nei condomìni fino a otto unità e a 15mila euro in quelli più grandi; resta a 30mila euro per gli edifici unifamiliari e le villette a schiera.
– Per gli immobili sottoposti a vincolo (Dlgs n. 42/2004 – Codice dei beni culturali e del paesaggio) e dove i regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali impediscono gli interventi “trainanti” (coibentazione e sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale), il superbonus spetta per qualunque opera che migliora la prestazione energetica di due classi ovvero, se ciò non è possibile, fa conseguire la classe energetica più alta.
– La detrazione del 110% spetta anche per gli interventi di demolizione e ricostruzione.
– Per gli interventi effettuati dagli istituti autonomi case popolari (Iacp) il superbonus avrà un extra time di sei mesi, fino al 30 giugno 2022.
– Sismabonus al 110% anche per sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici, purché realizzati congiuntamente a interventi di miglioramento o adeguamento antisismico dell’edificio.
– Tra i soggetti ammessi al beneficio ci sono le Onlus, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, nonché le associazioni e società sportive dilettantistiche esclusivamente per gli interventi relativi agli spogliatoi
– Per le persone fisiche, il superbonus per l’efficienza energetica spetta al massimo su due unità immobiliari, oltre che per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali.
– Sono esclusi dalla detrazione potenziata gli immobili rientranti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (abitazioni di tipo signorile, ville, castelli o palazzi di eminenti pregi artistici o storici).
Per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali, valgono le seguenti precisazioni:
– l’ opzione può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori (questi non possono essere più di due per ogni intervento complessivo e ciascuno deve riferirsi ad almeno il 30% dell’intervento stesso).
– In caso di bonus facciate, l’opzione è esercitabile non solo per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B (articolo 1, comma 219, legge 160/2019), ma anche per i lavori di rifacimento della facciata che riguardano interventi influenti dal punto di vista termico o interessano oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio (successivo comma 220).
– In caso di trasformazione della detrazione in credito d’imposta, non si applica la norma che vieta la compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo, per imposte erariali e accessori, di ammontare superiore a 1.500 euro (articolo 31, comma 1, Dl 78/2010).
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