Il Sismabonus è l’incentivo pensato per la riqualificazione del patrimonio immobiliare esistente nelle zone sismiche 1, 2 e 3.
Esistono differenti tipologie di sismabonus: ordinario (aliquota del 50%), con singolo o doppio salto di classe di rischio sismico (con aliquote dal 70% all’85%) ed ecosismbonus, con aliquote di detrazione sino all’85%.
Ultimo arrivato, il super sismabonus, con aliquote che arrivano sino al 110% pensato solo per gli edifici condominiali a prevalenza residenziale e per gli edifici unifamiliari, mentre le altre aliquote sono per interventi su unità abitative o produttive, fruibili tanto da soggetti IRES quanto da soggetti IRPEF.
Gli interventi di miglioramento e adeguamento sismico previste possono essere diverse e in linea generale gli interventi di “adeguamento sismico”, “miglioramento sismico” si muovono secondo queste modalità:
Anche il Sismabonus e il Super Sismabonus possono essere convertiti in credito di imposta cedibile, o possono essere fruiti tramite lo sconto in fattura.
La Legge di Bilancio 2022 (234/2021) ha prorogato la possibilità di optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura in merito alle spese sostenute per bonus edilizi (c.2 dell’art. 121 del DL 34/2020) negli anni 2022, 2023 e 2024, prevedendo anche ulteriori obblighi nei visti di conformità, mentre il DL 4/2022 (Decreto Sostegni-Ter) ha stabilito la cessione UNA TANTUM a partire dal 7 febbraio 2022. Secondo l’art. 121, comma 1 del Decreto Rilancio, in alternativa alla detrazione, si può infatti optare:
a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari (NB – la cessione può essere solo UNA dal 7 febbraio 2022);
b) per la trasformazione del corrispondente importo in credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari (NB – La cessione può essere solo UNA dal 7 febbraio 2022).
La detrazione è stata prorogata dalla Legge di Bilancio 2022 fino al 31 dicembre 2024.
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