Come noto tra gli interventi trainati che possono avere accesso alle detrazioni fiscali del 110% (superbonus), l’art. 119, comma 5 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) inserisce l’installazione di impianti solari fotovoltaici.
Come indicato nella circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 23/E/2022, nel caso del fotovoltaico il superbonus 110% spetta anche per le spese sostenute nell’ambito di interventi di “nuova costruzione” di cui all’articolo 3, comma 1, lettera e), del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) che restano invece, ordinariamente, esclusi dalle altre agevolazioni fiscali.
Inoltre, per le nuove costruzioni l’istallazione dell’impianto fotovoltaico è agevolabile ai fini del Superbonus solo a condizione che sia effettuata congiuntamente alla realizzazione di almeno uno degli interventi “trainanti” indicati al comma 1 del citato articolo 119 (interventi di efficienza energetica) o di cui al successivo comma 4 (interventi antisismici), nel rispetto di tutti i requisiti richiesti dalla normativa.
Essendo un intervento “trainato”, anche nell’ipotesi dell’installazione dell’impianto fotovoltaico nell’ambito di un intervento di “nuova costruzione”, vanno rispettate le ulteriori condizioni richieste dalla norma, vale a dire, in particolare, che la predetta installazione sia effettuata “congiuntamente” alla realizzazione di uno degli interventi di efficienza energetica o antisismici.
Infine l’ Agenzia delle Entrate rileva che il Superbonus spetti anche se l’installazione di impianti solari fotovoltaici è realizzata: