Ad un anno dall’introduzione del Superbonus 110%, l’Agenzia delle Entrate ha scoperto operazioni fraudolente che hanno generato 800 milioni di crediti inesistenti.
Proprio la cessione del credito è nel mirino degli accertamenti dell’Ente che, secondo le parole del direttore Ernesto Ruffini ha «intercettato numerose cessioni di crediti inesistenti soprattutto riferiti a interventi edilizi non effettuati. In altri casi ancora abbiamo rilevato la cessione di crediti inesistenti riferiti a lavori fittiziamente realizzati addirittura in favore di persone inconsapevoli, che si sono ritrovate nel loro cassetto fiscale fatture relative a opere mai eseguite». «Si tratta di operazioni raffinate — ha osservato ancora Ruffini — che richiedono un certo know how e attuate attraverso strutturate organizzazioni fraudolente».
É quindi stato necessario rivedere le regole del gioco con l’entrata in vigore dal 12 novembre, del Decreto-legge del 11 novembre 2021 n. 157 (pubblicato in G.U. del 11.11.2021 n. 269) che introduce misure urgenti per il contrasto alle frodi nelle detrazioni e cessioni di crediti per lavori edilizi, rafforzando anche i controlli preventivi.
L’art. 2, del cd. decreto antifrode – con il quale ricordiamo ha introdotto il nuovo art. 122-bis all’interno del D.L. n. 34/2020 – prevede anzitutto che l’Agenzia delle Entrate, entro 5 giorni lavorativi dall’invio della comunicazione dell’avvenuta cessione del credito, può sospendere per un periodo non superiore a 30 giorni l’efficacia delle comunicazioni delle cessioni, anche successive alla prima, e delle opzioni inviate secondo gli articoli 121 e 122 del D.L. n. 34/2020, che presentano profili di rischio, ai fini del controllo preventivo della correttezza delle operazioni (art. 122-bis, comma 1).
I profili di rischio individuati dalla norma sono riferiti:
– alla coerenza e alla regolarità dei dati indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni (di cui al comma 1) con i dati presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;
– ai dati afferenti ai crediti oggetto di cessione ed ai soggetti che intervengono nelle operazioni cui detti crediti sono correlati, sulla base delle informazioni presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;
– ad analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni di cui al comma 1.
Se all’esito del controllo risultano confermati i rischi di cui al comma 1, la comunicazione si considera non effettuata e l’esito del controllo è comunicato al soggetto che ha trasmesso la comunicazione. Se, invece, i rischi non risultano confermati, ovvero decorso il periodo di sospensione degli effetti della comunicazione, essa produce gli effetti previsti dalle disposizioni di riferimento.
Fermi restando gli ordinari poteri di controllo, l’amministrazione finanziaria procede in ogni caso al controllo nei termini di legge di tutti i crediti relativi alle cessioni per le quali la comunicazione si considera non avvenuta.
Photo by Ibrahim Rifath on Unsplash
]>