Tra i vari adempimenti previsti per le predette detrazioni (cessione credito o lo sconto in fattura) riferiti al Superbonus, fondamentale è il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta.
Come indicato dal’ Agenzia delle Entrate, il visto di conformità è rilasciato, ai sensi dell’articolo 35 del decreto legislativo n. 241/1997, dai soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni – ovvero dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro – o dai responsabili dell’assistenza fiscale dei CAF.
Il soggetto che rilascia il visto di conformità deve quindi verificare la presenza delle attestazioni e delle certificazioni.
È necessario, inoltre, richiedere:
– per gli interventi di efficientamento energetico: l’asseverazione da parte del un tecnico abilitato che l’intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti e che riporta la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
– per gli interventi antisismici: la certificazione da parte dei professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza dell’efficacia degli interventi, in base alle disposizioni di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58.
Anche in questo caso, i professionisti incaricati devono attestare anche la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi.
L’asseverazione è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori, e deve attestare tutti i requisiti tecnici sulla base del progetto e della effettiva realizzazione.
Come indicato, tra le certificazioni non deve mancare quella relativa ai costi, secondo le prescrizioni ministeriali riportate sul sito dell’ Agenzia delle Entrate.
In particolare:
per gli interventi di miglioramento energetico ammessi al Superbonus si fa riferimento ai prezzari individuati dal decreto del Ministro dello sviluppo economico ovvero, per gli interventi di efficienza energetica, sono stabilite le modalità di trasmissione della suddetta asseverazione, e le relative modalità attuative (cfr. comma 13, lettera a dell’articolo 119 del decreto legge Rilancio).
per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche, i tecnici incaricati in base alle disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 2017, attestano la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Il soggetto che rilascia il visto di conformità verifica la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati.
É importante sottolineare che sono detraibili anche le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità, nonché delle attestazioni e delle asseverazioni.
Inoltre si ricorda che la non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio. Si applicano le disposizioni della legge n. 689/1981.
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