La Legge di Bilancio 2022 è diventata Legge 30 dicembre 2021, n. 234 pubblicata in GU il 31 dicembre 2021. Ecco come è stata rimodulata e modificata la disciplina delle agevolazioni fiscali in materia edilizia e superbonus:
proroga generalizzata delle detrazioni per recupero edilizio, ecobonus, sismabonus e bonus verde, con scadenze differenziate:
– Bonus facciate confermato fino alla fine del 2022 con la riduzione dell’aliquota di detrazione, per le spese sostenute nel 2022, in particolare la detrazione sarà pari al 60% (ma fino al 31 dicembre 2021, rimane del 90%).
– attivo fino al 2024 il Bonus mobili, ma, a partire dal 1° gennaio 2022, la spesa massima ammissibile da 16.000 euro passerà a 5.000 euro, anche per il 2022 l’importo massimo detraibile è fissato in 10.000 euro, mentre scende a 5.000 euro per gli anni 2023 e 2024;
– prorogato fino al 2024 il Bonus verde, l’agevolazione fiscale per la sistemazione a verde di aree scoperte di immobili privati a uso abitativo. É prevista quindi la detrazione dall’imposta lorda del 36% della spesa sostenuta, nel limite di 5.000 euro annui e comunque entro la somma massima detraibile di 1.800 euro;
– proroga per il 2022, 2023 e 2024 delle detrazioni fiscali in materia edilizia ed energetica, sotto forma di sconto in fattura o credito d’imposta cedibile anche a banche e intermediari finanziari e al 31 dicembre 2025 la facoltà di optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, in luogo della detrazione fiscale, per le spese sostenute per gli interventi coperti dal Superbonus.
Inoltre, si introduce l’obbligo del visto di conformità anche in caso di opzione per la cessione del credito o sconto in fattura relativa alle detrazioni fiscali per lavori edilizi diversi da quelli che danno diritto al Superbonus 110% e l’obbligo di asseverazione della congruità di prezzi, da operarsi a cura dei tecnici abilitati.
Rientrano tra le spese detraibili anche quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità, delle asseverazioni e le attestazioni in parola, sulla base dell’aliquota di detrazione fiscale prevista per ciascuna tipologia di intervento.
È escluso l’obbligo del visto di conformità per le opere di edilizia libera e per gli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti su singole unità immobiliari o su parti comuni dell’edificio, fatta eccezione per gli interventi relativi al cd. bonus facciate.
Per quanto riguarda il Superbonus 110% per i condomini, le persone fisiche (al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione) e per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, viene prevista una proroga al 2025 con una progressiva diminuzione della percentuale di detrazione dal 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, fino al 65% per quelle sostenute nell’anno 2025, nella misura:
del 110% per le spese sostenute fino alla fine del 2023,
del 70% per le spese sostenute nel 2024
del 65% per le spese sostenute nell’anno 2025.
La disposizione proroga la possibilità di avvalersi della misura per le cooperative di abitazione a proprietà indivisa (fino al 30 giugno 2023). Per gli stessi soggetti, qualora siano stati effettuati lavori (al 30 giugno 2023) per almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 (analogamente a quanto già previsto per gli IACP).
La norma sopprime altresì i termini specifici previsti per l’applicazione della detrazione al 110 per cento nei casi di installazione di impianti solari fotovoltaici (31 dicembre 2021) nonché per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (30 giugno 2022).
Viene soppressa inoltre la norma introdotta nel disegno di legge che riconosceva la detrazione per le spese sostenute da alcuni soggetti entro il 31 dicembre 2022 solamente in presenza di determinate condizioni (comunicazione CILA e titolo ricostruzione edifici).
Si prevede anche che per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche, l’agevolazione fiscale spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo (senza riferimento al valore ISEE).
Le proroghe stabilite dal comma 8-bis si applicano anche per la realizzazione degli interventi trainati.
È previsto l’obbligo del visto di conformità anche al caso in cui il Superbonus sia utilizzato in detrazione nella dichiarazione dei redditi, fatta eccezione per il caso in cui la dichiarazione è presentata direttamente dal contribuente, attraverso l’utilizzo della dichiarazione precompilata predisposta dall’Agenzia delle Entrate ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale.
Per stabilire la congruità dei prezzi, da asseverarsi da un tecnico abilitato, occorre fare riferimento anche ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministro della transizione ecologica.
Si fissa al 110% l’ammontare della detrazione fiscale ammissibile relativamente alle spese sostenute, entro il 31 dicembre 2025, nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici dal 1° aprile 2009.
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