Quale titolo edilizio serve per cambiare destinazione d’uso di un sottotetto per farlo diventare un’abitazione?
A chiarire questa questione si è espresso il TAR Liguria, nella sezione I, sentenza del 15 aprile 2021 n. 341: “Il cambio di destinazione d’uso di un sottotetto da locale di sgombero in locale abitabile, realizzato in un immobile in zona A, con inserimento di impianti (idrico, elettrico, etc.) richiesti dalle nuove esigenze abitative, pareti divisorie ed una nuova distribuzione interna, rientra tra gli interventi di ristrutturazione, assentibile mediante permesso di costruire o SCIA alternativa”.
Questo chiarimento permette di indicare l’intervento sia come restauro e risanamento conservativo che come vera e propria ristrutturazione edilizia. Infatti, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. c) del Testo Unico Edilizia (DPR n. 380/2001), per interventi di restauro e di risanamento conservativo si intendono “gli interventi edilizi rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano anche il mutamento delle destinazioni d’uso purché con tali elementi compatibili, nonché conformi a quelle previste dallo strumento urbanistico generale e dai relativi piani attuativi.
Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio”; ai sensi della successiva lett. d), gli interventi di ristrutturazione edilizia sono invece quelli “rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti”.
La differenza consiste semplicemente nella finalità dell’intervento, che nel caso del restauro e risanamento è quello di conservare l’organismo edilizio rispettandone gli elementi tipologici, formali e strutturali, mentre nel caso della ristrutturazione è quello di trasformare l’organismo edilizio di partenza in uno in tutto o in parte diverso dal precedente.
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